Comunicazione di Elio Riccarand -Verrès 22 aprile 2023

 

Il mio intervento è stato lasciato in fondo alle tre comunicazioni introduttive, perché, giustamente, l’aspetto normativo viene dopo…. Anzitutto va valutata la validità dell’idea, del progetto e poi va esaminata la sua compatibilità con le norme.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il progetto non è condivisibile, e Chiara Minelli ne ha evidenziato le gravi criticità, ma, e anticipo le conclusioni a cui arriverò, non è neppure compatibile con la normativa europea, italiana e regionale esistente.

Per parlare della normativa bisogna risalire molto indietro. Ed esattamente al 1979, circa mezzo secolo fa, alla Direttiva del Consiglio europeo n. 4009 del 1979 Direttiva Uccelli a tutela degli uccelli selvatici. Impegna gli Stati membri ad una serie di misure di protezione degli uccelli selvatici fra cui l’istituzione di Zone di protezione speciale ZPS.

Un allargamento della protezione si è poi determinato con la Direttiva Habitat n. 43 del 1992 per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali. Individuazione di zone e aree di protezione e norme con vincoli.  Le  ZSC (Zone speciali di conservazione).  L’art . 6 comma 3 della Direttiva Habitat è ancor oggi un fondamentale riferimento della architettura normativa:

“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.”

La Direttiva Habitat prevede inoltre all’art. 16 che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli art. 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia). 

Le Direttive europee hanno avuto un primo parziale recepimento in Italia solo nel 1997 con il D.P.R. 8-9-1997 n. 357  (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

Molto importante l’articolo 5 con i commi 3, 4 e 10

Art. 5 (Valutazione d’incidenza)

3. Per  piani  e interventi occorre una valutazione previa di incidenza

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico .

A  livello regionale i contenuti delle Direttive europee e del Dpr del 1997 vengono recepite con  la  legge regionale n. 8/2007

Legge regionale 21 maggio 1907, n. 8

In  sintesi si afferma:

3. Obbligo per interventi di apposita relazione per valutare l’incidenza

10. Se nonostante valutazione di incidenza negativa ci sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi  di natura sociale ed economica, allora ci vogliono delle compensazioni

11. Se  sul sito ci sono specie priorurarie consentiti interventi solo interventi per salute umana e sicurezza pubblica, oppure anche altri interventi ma con il parere della Commissione europea

28 giugno 2006 Avvio procedura di infrazione da parte della Commissione europea per mancato rispetto della Direttiva Uccelli. E così si arriva a due provvedimenti importanti del 2007 e 2008: un provvedimento statale ed uno regionale.

Nel 2007, anche per rispondere alla iniziativa sulla infrazione, viene introdotto da un Decreto del Ministro dell’Ambiente un nuovo elemento che si aggiunge alle indicazioni delle Direttive. La novità grossa del DM ottobre 2007 è che per alcuni interventi viene previsto un divieto che non è derogabile, cioè sono indicati alcuni interventi o progetti per i quali non si attiva neppure la valutazione di incidenza perchè si tratta di progetti ed interventi vietati a priori

D.M. 17-10-2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258)

 All’art 5 punto m ha affermato che  nelle ZPS è vietata “la realizzazione di nuovi impianti di risalita e nuove piste di sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto”.  Si afferma che qualora l’impianto o la pista fossero già previsti da uno strumento di pianificazione vigente, allora verrebbe meno il divieto assoluto , ma il progetto dovrebbe comunque essere oggetto di una specifica valutazione  di incidenza.legge

Il DM  ottobre 2007 impegna  le Regioni e le Province autonome ad un recepimento dei suoi principi. Cosa che in Valle d’Aosta avviene con una dettagliata Deliberazione di Giunta regionale.

DGR 1087-2008 (Gestione aree SIC) ( aree di interesse comunitario siamo esse ZPS o ZSC)

La Deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta   1087/2008, nell’allegato C, punto 1 “Misure di conservazione valide per tutte le ZPS” all’alinéa 11, ripete le stesse identiche parole dell’art 5, punto m, del DM ottobre 2007.

Viene quindi confernato anchje con un provvedimento regionale il divieti di costruire nuovi impianti a fune e nuove piste di sci in territori classificati ZPS.

UNA SITUAZIONE PARADOSSALE

Da quello che  ho finora esposto emerge quanto sia arduo ipotizzare un intervento impattante in una zona come quella del Vallone delle Cime Bianche che è zona ZPS e ZSC (Zona speciale di Conservazione).

E qui veniamo ad un aspetto paradossale della vicenda.

La questione normativa non è mai stata approfondita né dai proponenti il Progetto di impianto a fune nè dalla Regione. Il tema è stato ignorato fino al  dicembre 2020 quando l’avvocata Paola Brambilla, per conto di varie associazioni di protezione dell’ambiente,  ha  inviato alla società Monterosa e alla Regione  una lettera di diffida riguardo al bando di gara per affidare studi e progettazioni relativi all’ipotesi di realizzazione di impianti di risalita e di piste di sci  nel vallone Cime Bianche.

Sosteneva l’avvocata Brambilla che il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 all’art. 5 punto m) e la DGR  n. 1087/2008 allegato C  punto 1 ,  dodicesimo alinéa,  prevedono un divieto assoluto di realizzare impianti di risalita e piste da sci nella ZPS in cui è inserito il Vallone delle Cime Bianche, divieto che non sarebbe superabile neppure con una valutazione positiva di incidenza.

Anche in presenza di tale formale diffida nessuna reazione o risposta  è arrivata dalla Società Monterosa  mentre in Regione Chiara Minelli, che in quel  momento ricorpiva la carica di Assessora all’Ambiente, ha scritto all’Avvocatura regionale per chiedere una valutazione dell’Ufficio su quanto affermato dall’avvocata Branbila, parere che si è fatto attendere per quattro mesi e poi è arrivato nell’aprile 2021, ma senza sciogliere il nodo.

Ora qui siamo in presenza di una situazione paradossale perchè è stato realizzato  nel corso di oltre due anni uno studio preliminate sulla fattibilità dell’impianto a funelungo l’intero vallone delle Cime Bianche senza affrontare il problema  della fattibilità giuridica e normativa.

Non solo il tema non è stato affrontato prima di affidare lo studio , ma lo stesso studio che è composto da migliaia di pagine, tabelle, immagini,  da vari volumi, non contiene  nessuna relazione su tema tema fondamentale della fattibilità giuridica.

Nello Studio ci sono anche 243 pagine per la valutazione di incidenza, una analisi che è fatta in modo approfondito. La valutazione di incidenza valuta tutte e 5 le opzioni progettuali, ma non c’è nessuna che abbia una valutazione positiva. Problemi significativi sono presenti in tutte le cinque le opzioni, tanto è vero che lo studio si inoltra anche nell’esame di ipotesi di compensazione.

Ma la valutzione di incidenza in questo caso non è prevista, Non è prevista perchè l’intervento è vietato a monte, “ …..nelle ZPS è vietata “la realizzazione di nuovi impianti di risalita e nuove piste di sci, …”   come affermano congiuntamente il DM ottobre 2007 e la  DGR 1087/2008.

Come mai non è stato chiesto e redatto un approfondimento giuridico? Come mai il divieto posto dal DM del 2007 è stato bellamente ignorato?

La mia convinzione è che non è stato fatto un approfondimento perchè l’esito sarebbe stato negativo. La conclusione sarebbe stata che l’intervento non si può fare.  Del resto l’Amministrazione regionale (e parlo in generale, sia  della parte  politica sia della parte ammistrativa, parlo sia dei consiglieri e assessori sia dei dirigenti regionali competenti in materia) lo sa che  questo intervento è vietato,.

La prova di questa conoscenza ci viene da un documento regionale, da quello che è stato scritto scritto nero su bianco da alcuni dirigenti regionali.

C’è infatti un documento clamoroso sotto questo aspetto, ma che non viene adeguatamente  evidenziato.

La Regione nel corso del 2021 ha esaminato un progetto di impianto a fune nella parte alta del Vallone delle Cime Bianche, quello della sostituzione della sciovia di Gran Sometta con una seggiovia, un ammodernamento dell’impianto già esistente. In quella occasione gli Uffici della Regione si sono dimostrati  ben consapevoli del divieto invalicabile previsto dal DM 2007, come si può evincere da un passaggio del Provvedimento Dirogenziale  5023/2021, che ha autorizzato tale intervento. A pagina 12, laddove viene riportato il parere favorevole all’intervento da parte della Struttura Pianificazione territoriale, c’è scritto testualmente: “dal punto di vista urbanistico, l’intervento dell’impianto funiviario non si configura quale “nuova costruzione”; si sottolinea che tale aspetto è condizionante la realizzabilità dell’intervento (quale presupposto iniziale progettuale), in quanto se si fosse trattato di “nuova costruzione” con realizzazione di una infrastruttura su un nuovo tracciato, la medesima non sarebbe stata assentibile in base alle “misure di conservazione” previste per i  SIC/ZPS, né ai sensi del PRG.”

Più chiaro di così non si può:  “non sarebbe stato assentibile”. Se si fosse trattato di un nuovo impianto non avremmo potuto dire di si. E il progetto di collegamento funiviario di cui stiamo parlando è una “nuova costruzione”

CONCLUSIONE

Riassumento. Nei SIC, siti di iportanza comunitaria classificati nella Rete Natura 2000, siano essi  ZPS o ZSC ci sono  disposizioni di protezione che derivano da tre livelli istituzionali (Europa, Stato italiano, Regione Autonoma Valle d’Aosta),  in queste zone ci sono dei vincoli agli interventi. Non c’è una protezione assoluta, ci sono alcuni interventi esplicitamente vietati ed altri, molti altri, che si possono fare a condizione che ci sia una valutazione positiva sulla loro incidenza ambientale. Non solo si possono fare anche interventi in caso di una valutazione negativa. In questo caso però a due condizioni:  solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con delle compensazioni adeguate.

Però, come ho già detto, l’attuale normativa italiana e regionale ( e in particolare il DM e DGR che ho citato) vieta espressamente alcuni interventi fra cui la realizzazione di nuovi impianti a fune e piste di sci, in quel caso non ci possono essere deroghe.

Questo divieto non è superabile e provvedimenti che cercassero di aggirarlo sono illegittimi. Ci sono già precedenti vicende anche in altre Regioni che lo confermano.